Lo Studio Legale Filippone di Bologna offre consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del Diritto Civile nei diversi settori specifici (separazione consensuale e giudiziale, divorzi, affidamento condiviso ed esclusivo, condominio, locazioni). Lo studio offre, inoltre, tutela legale nel campo delle obbligazioni (recupero crediti, contrattualistica) e nella responsabilità civile (infortunistica stradale). Nel corso degli anni sviluppa, inoltre, competenze nel campo del Diritto Industriale (brevetti e marchi).
Lo studio si rivolge alle persone che per varie vicissitudini o semplicemente per mala sorte si trovano nella necessità di richiedere un aiuto per ottenere "giustizia" o per superare difficoltà che non riescono a risolvere da soli.
La professione viene intesa dallo studio come un servizio a favore delle persone in toto, senza distinzione alcuna, ed offre la possibilità agli assisititi di poter essere seguiti per accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato, avendone i requisiti.
Nel corso degli anni lo studio ha instaurato una fattiva collaborazione professionale con avvocati e studi legali associati ubicati su tutto il territorio nazionale.
La scelta di ogni collaborazione viene ponderata ed effettuata seguendo criteri di attitudine e competenza, nonchè di celerità nell'attuazione di ogni servizio necessario.
Si propone, dunque, la possibilità di domicializioni e sostituzioni processuali con gestione logistica e radicamento territoriale capillare.
Nel corso degli anni lo Studio Legale Filippone ha approfondito e curato specifici settori del Diritto Civile: separazioni e divorzi, responsabilità civile e recupero crediti (costruendo una rete di collaborazioni capillare e radicata nel territorio, che contribuisce a seguire ogni singola posizione con la massima professionalità).
La responsabilità contrattuale ricorre allorchè, stipulato un contratto, uno dei due contraenti non adempie alla propria obbligazione. Dalla situazione genericamente descritta discendono molteplici situazioni specifiche: una fra tutte, il diritto al risarcimento del danno.
La responsabilità extracontrattuale, o cosidetta aquiliana, prescinde dall'esistenza di un contratto alla base del rapporto giuridico, ma sorge quando si verifichi un fatto illecito, ovvero quando un soggetto commette un fatto con colpa o con dolo e cagiona ad altri un danno ingiusto.
L'ipotesi più generale è prevista dall'art. 2043 c.c., via via fino ad ipotesi più specifiche e più articolate.
Trattasi della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, ossia gli incidenti stradali, che trovano la loro disciplina, oltre che nel Codice Civile, anche nella Legge 990/1969, sino alle nuove norme entrate in vigore nel 2007.
Disciplinata dagli art. 150-158 del Codice Civile, comporta la sospensione dei doveri reciproci tra i coniugi, eccezzion fatta per quelli di asssitenza e di reciproco rispetto.
Gli effetti più evidenti della separazione si esplicano nella cessazione della convivenza. Bisogna però precisare che la semplice ripresa della convivenza, senza necessità di alcuna formalità particolare, può comportare la cessazione degli effetti della separazione e portare alla coiddetta riconciliazione, possibile proprio perchè gli effetti della separazione non hanno carattere definitivo come nel divorzio.
La separazione può essere consensuale o giudiziale, il discrimine tra le due forme è rappresentato dal giudizio finale. La separazione consensuale si conclude con una omologazione da parte del Giudice degli accordi dei separandi. La separazione giudiziale si conclude con una sentenza del Giudice che determina le condizioni della separazione stessa.
In questo ambito si innetsa la disciplina dell'affidamento dei figli minori, che con la legge 8 Febbraio 2006, n°54, ha introdotto il concetto di bigenitorialità e di affido condiviso, relegando l'affido esclusivo ad una scelta residuale e poco applicata, e sempre nell'interesse del minore.
In base all'art. 149 del Codice Civile, il matrimnonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio (introdotto dalla legge 898 del 1970 e succ. mod.).
Il divorzio può essere richiesto dopo tre anni di separazione ininterrotta dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione. Alcuni aspetti sostanziali dei rapporti patrimoniali tra i coniugi sopravvivono o possono sopravvivere. Primo fra tutti l'assegno di mantenimento e la possibilità di percepire la pensione di reversibilità e il TFR (trattamento di fine rapporto) o una quota di essi (Cass. Sez. I 10/1/2005 n°285).
Il divorzio può essere chiesto anche con domanda congiunta.
Si esplica nella tutela degli interessi economici di una persona fisica o giuridica. Nello specifico si tutelano le ragioni di chi vanta un credito nei confronti di un altro soggetto inadempiente attraverso gli strumenti giuridici preveisti dal Codice Civile per il recupero coattivo del dovuto. In primo luogo e, ricorrendone i presupposti, attraverso strumenti giudiziari che consentano di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi: trattasi del procedimento per ingiunzione, cosiddetto decreto ingiuntivo, e del procedimento sommario di cognizione, introdotto dalla Legge 69/2009. Nei casi più particolari promuovendo una causa civile ordinaria.
Il recupero coattivo del proprio credito può comportare maggiore difficoltà se il debitore si trova in circoscrizioni diverse o addirittura in altre regioni d'Italia rispetto alla prorpia residenza o sede legale. Lo studio offre una rete fittissima di e capillare di corrispondenti che supportano e garantiscono allo studio un 'attività di recupero attenta e meticolosa su tutti i Fori d'Italia.
Avvocato Anna Filippone
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